BANDO INVITALIA: Contratti di Sviluppo – Condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni


finanziamenti startup

Ambito Agevolazione: Nazionale

Soggetto Gestore: Invitalia Spa

Stanziamento: € 550.000.000

 

Agevolazioni finanziarie dirette a favorire, attraverso la sottoscrizione di Contratti di sviluppo, la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Sulla Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 maggio 2017 che istituisce una riserva per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui all’art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014.

La procedura per la concessione delle agevolazioni è contenuta nel decreto del 24 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla GURI n. 300 del 24 dicembre 2010, Supplemento Ordinario n. 285, in attuazione dell’art.4 3 del DL n. 112/2008 "Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa".

Sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 28 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 14 febbraio 2014 concernente il rifinanziamento e la riforma della disciplina dei contratti di sviluppo.

In base alla nuova disciplina, i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu’ imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:

  • a) programma di sviluppo industriale;
  • b) programma di sviluppo per la tutela ambientale;
  • c) programma di sviluppo di attivita’ turistiche.

 

I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalita’ dei programmi di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura puo’ essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.

Beneficiari

I beneficiari delle agevolazioni sono l’impresa che promuove l’iniziativa, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d’investimento, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu’ imprese, il proponente ne assume la responsabilita’ verso l’Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

Programma di sviluppo industriale

Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari:

  • uno o piu’ progetti d’investimento relativi a investimenti produttivi,
  • progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,

strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

Per quanto riguarda i progetti relativi ad investimenti produttivi, le agevolazioni possono essere concesse a fronte di interventi volti:

  • a) alla realizzazione di nuove unita’ produttive;
  • b) all’ampliamento di unita’ produttive esistenti;
  • c) alla diversificazione della produzione di un’unita’ produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
  • d) a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unita’ produttiva esistente.

Per quanto riguarda i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le agevolazioni possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita’ finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

Programma di sviluppo per la tutela ambientale

I programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu’ progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti d’investimento per la tutela ambientale volti a:

  • a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita’ dell’impresa proponente al di la’ delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria piu’ rigorosa delle norme comunitarie;
  • b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita’ dell’impresa proponente in assenza di norme comunitarie;
  • c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
  • d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie;
  • e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

Programma di sviluppo di attivita’ turistiche

Il programma di sviluppo di attivita’ turistiche deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita’ dell’offerta ricettiva, delle necessarie attivita’ integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico ed, eventualmente, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attivita’ commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu’ progetti d’investimento strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

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Con decreto ministeriale dell’8 novembre 2016 sono state apportate modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, in particolare:

a) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Il programma di sviluppo deve essere avviato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 8. In caso di concessione della proroga, prevista dall’art. 9 comma 8, il termine di 6 mesi si intende parimenti prorogato.”;
  • 2) al comma 4, le parole: “entro 48 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 36 mesi”;
  • 3) al comma 6, dopo le parole: “dagli enti pubblici”, sono inserite le seguenti: “, dall’Agenzia”;

 

b) all’articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

  • “4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui all’art. 4, comma 5, i limiti minimi degli investimenti previsti dall’art. 4, comma 3 sono applicati unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d’investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.”;

 

c) all’articolo 7, comma 3, le parole: “art. 5, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “art. 5, commi 3 e 4”; conseguentemente, il comma 4 è soppresso;

d) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1) al comma 4, dopo le parole: “L’Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni,”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, per i programmi di cui all’art. 9-bis che formano oggetto di un Accordo di Sviluppo, entro 90 giorni dalla data di stipula del predetto Accordo,”;
  • 2) alla lettera e) del medesimo comma 4, le parole: “entro 120 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 90 giorni”;
  • 3) al comma 6, lettera b), numero 2, le parole: “dell’Agenda digitale italiana” sono sostituite dalle seguenti: “del piano nazionale Industria 4.0”;
  • 4) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III, l’Agenzia si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all’Albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate con la Commissione europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti è pubblicata sul sito internet www.invitalia.it.”;
  • 5) al comma 7, le parole: “non superiore a 30 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 20 giorni”;
  • 6) al comma 8, le parole da: “La validità e l’efficacia della determinazione” fino a: “delle altre imprese beneficiarie” sono sostituite dalle seguenti: “La validità e l’efficacia della 3 determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 9, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita nonché della documentazione richiesta dall’Agenzia per la definizione dell’eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato. L’efficacia della determinazione può, altresì, essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a profili di carattere economico-finanziario. Il termine assegnato al soggetto proponente può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 90 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie.”;
  • 7) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. L’Agenzia comunica l’avvenuta approvazione del programma di sviluppo alle Regioni e alle Province autonome interessate e trasmette al Ministero e all’impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’attività istruttoria, la determinazione di cui al comma 8. Entro 20 giorni dalla ricezione, l’impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all’Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.”;
  • 8) al comma 10, l’ultimo periodo è soppresso;

 

e) dopo l’articolo 9, è aggiunto il seguente: “Art. 9-bis (Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni)

  • 1. Ai fini dell’avvio dell’attività istruttoria di cui all’art. 9, le domande di agevolazioni, presentate ai sensi del medesimo articolo, relative a programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.
  • 2. L’Accordo è sottoscritto a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. A tal fine l’Agenzia valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: significativo impatto occupazionale, inteso come nuovi posti di lavoro creati, capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0.
  • 3. Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di cui al comma 1, le Regioni comunicano al Ministero e all’Agenzia la propria eventuale volontà di stipulare l’Accordo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo. Nel caso di programmi localizzati su più Regioni, la comunicazione può essere effettuata da tutte le Regioni interessate.
  • 4. Per effetto della sottoscrizione dell’Accordo, le risorse in esso individuate sono destinate in favore dell’Accordo medesimo. Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alla agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell’istruttoria di cui all’articolo 9.
  • 5. Qualora il programma non presenti le caratteristiche richieste per la stipula dell’Accordo di sviluppo, la domanda di cui al comma 1 è esaminata, nel rispetto del criterio cronologico di cui all’articolo 9, comma 2.
  • 6. Ai programmi di sviluppo oggetto degli Accordi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. 9, comma 11.
  • 7. Il Ministro dello sviluppo economico può riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi di cui al presente articolo.”;

 

f) all’articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1) al comma 6, le parole: “non superiore a 30 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 20 giorni”;
  • 2) al comma 7, le parole: “entro 90 giorni dall’ultimazione del progetto” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni dall’ultimazione del progetto”;
  • 3) al comma 8, dopo le parole “Il Ministero” sono inserite le seguenti: “, entro 90 giorni dalla ricezione della relazione finale,” e, le parole: “entro 45 giorni dalla data di ricezione” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 giorni dalla data di ricezione”;

 

g) All’articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il medesimo rapporto evidenzia, altresì, le attività per le quali non sono stati rispettati i termini procedimentali previsti dal presente decreto.”.

BENEFICIARI E FINALITA’

BENEFICIARI
Consorzio; Impresa o Professionista; Centro educativo o di ricerca; Cooperativa

DIMENSIONE BENEFICIARI
micro impresa; piccola impresa; media impresa; grande impresa;

SETTORE
Industria; Turismo; Commercio; Audiovisivo; Servizi; ICT; Trasporti; Energia; Sanità; Farmaceutico; Alimentare

INCENTIVI E SPESE

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo, Finanziamento

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:

  • finanziamento agevolato,
  • contributo in conto interessi,
  • contributo in conto impianti,
  • contributo diretto alla spesa.

L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attivita’ di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L’eventuale finanziamento agevolato e’ concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative.

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni.

Il tasso agevolato di finanziamento e’ pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea.

L’eventuale contributo in conto interessi e’ concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni.

La misura del contributo, rapportata al tasso d’interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, e’ fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all’80 per cento di tale tasso.

Consulenze; Opere Murarie; Impianti e Macchinari; Brevetti; Software; Spese generali; Costi del personale

TEMPISTICA INVESTIMENTO

La domanda di agevolazioni deve essere presentata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidita’, secondo le modalita’ indicate nel sito internet www.invitalia.it.

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Con decreto direttoriale del 29 aprile 2015 è stato fissato il termine iniziale per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alle agevolazioni alle ore 12.00 del 10 giugno 2015.

DATA APERTURA
10/06/2015

DATA CHIUSURA

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