- entro il 31.12.2017;
- entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.
Per i soggetti che beneficiano di quest’ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d’imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all’albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:
- il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell’Allegato A e/o B;
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.
Gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2017 e per quello successivo sono calcolati considerando quel imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di tali disposizioni sul super ammortamento.
Restano confermate le disposizioni previste ai commi 93-97 dell’art. 1 della L. 205/2015, e pertanto:
- sono esclusi dal super ammortamento i beni per i quali il DM 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all’All. 3;
- le maggiorazioni del super ammortamento non produce effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.